Art. 1
Struttura organizzativa
In vigore dal 6 mag 2009
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
Vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, ed in particolare l', comma 6, lettera a);
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo 2008 e del 19 gennaio 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Emana
il seguente regolamento:
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Struttura organizzativa
1. Per l'espletamento dei compiti ad essa attribuiti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di seguito denominata: «Agenzia», della quale il direttore è organo di vertice, è articolata in 6 settori, di seguito indicati:
a) settore amministrazione, affari legali e finanza;
b) settore monitoraggio, banche dati e rapporti istituzionali;
c) settore norme di esercizio;
d) settore standard tecnici;
e) settore autorizzazioni e certificazioni;
f) settore ispettorato e controlli.
2. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella «A» allegata allo statuto dell'Agenzia, il numero degli uffici, in cui si articolano i settori di cui al comma 1, è determinato in 27.
3. Con atti regolamentari adottati dal direttore dell'Agenzia, sentito il comitato direttivo, e approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla definizione dei compiti degli uffici. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione degli uffici periferici, anche in considerazione delle intese di cui all', comma 9, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, ed all'istituzione di unità operative anche all'estero, presso le sedi di rappresentanza delle organizzazioni internazionali in materia di sicurezza del trasporto ferroviario.
4. L'Agenzia costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell' del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-02-25;35#art-1