Art. 5

Clausola sospensiva

In vigore dal 27 feb 2008
1. L'applicazione delle misure di cui al presente regolamento è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-12-29;273#art-5

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Clausola sospensiva (Art. 5 Regolamento recante la modalita' di erogazione del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto per l'acquisto di veicoli di ultima generazione, a norma dell'articolo 1, comma 919, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.) — Testo vigente | Portale Normativo