Art. 4

Procedura di richiesta dei contributi Valutazione delle istanze

In vigore dal 27 feb 2008
1. Con il decreto di cui all', comma 4, sono stabiliti termini e modalità per accedere ai contributi previsti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, nonché i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere, fra le quali dovranno figurare quelle relative a: a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese; b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese; c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese; d) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese; e) dichiarazione di cui al comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; f) firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese. 2. Con lo stesso decreto, è istituita una Commissione, nell'ambito del Ministero dei trasporti, che provvede, con le risorse umane e strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente presso la stessa amministrazione, a valutare le istanze presentate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-12-29;273#art-4

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