Art. 5 · Clausola sospensiva

Art. 5

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Clausola sospensiva

In vigore dal 27 feb 2008
1. L'applicazione delle misure di cui al presente regolamento è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-12-29;273#art-5