Art. 7
Abrogazioni
In vigore dal 9 feb 2008
1. Fatto salvo quanto disposto dall', comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata adottata la determinazione di cui all', comma 1, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-12-08;265#art-7