Art. 5
Competenze
In vigore dal 9 feb 2008
1. Il Comando generale della Guardia di finanza sovrintende alle attività matricolari del Corpo.
2. Il servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza è gestito, a livello centrale, dal Comando generale e, a livello periferico, dagli altri reparti della Guardia di finanza di cui all', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34.
3. Con una o più determinazioni del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza sono individuate e disciplinate, nel rispetto delle regole tecniche vigenti in materia:
a) le procedure e le modalità di gestione del documento unico matricolare;
b) le attività di cui all';
c) l'organizzazione del servizio di cui al comma 2;
d) le attività del personale addetto alla matricola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-12-08;265#art-5