Art. 3

Documento unico matricolare

In vigore dal 9 feb 2008
1. Il documento unico matricolare è impiantato, per ogni militare del Corpo della Guardia di finanza, sulla base di apposito modello approvato con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza, dove sono acquisiti gli eventi di interesse indicati nella tabella A, allegata al presente regolamento. 2. Gli eventi di interesse matricolare di cui ai punti 5, 8, 10, 11, lettera a), e 15, lettera a), dell'allegata tabella A possono concernere i dati sensibili e giudiziari indispensabili in relazione alle finalità di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da trattarsi in conformità alle previsioni indicate nel medesimo articolo. 3. Con riferimento ai dati di cui al comma 2, il Corpo della Guardia di finanza, oltre alle operazioni strettamente correlate alle attività matricolari, indicate nell', esegue i seguenti tipi di operazioni: a) raccolta, presso gli interessati o presso terzi; b) registrazione; c) organizzazione; d) conservazione; e) consultazione; f) elaborazione; g) selezione; h) estrazione; i) utilizzo e blocco; l) comunicazione, nei limiti degli obblighi di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-12-08;265#art-3

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Documento unico matricolare (Art. 3 Regolamento concernente disposizioni in materia di nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo