Titolo I
Art. 18
Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione
In vigore dal 2 nov 2007
1. Al fine di garantire uniformità applicativa alle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all' del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell' del citato decreto legislativo, le Amministrazioni ed i Comandi generali provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.
2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all' del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-09-11;171#art-18