Titolo I

Art. 8

Trattamento economico di trasferimento

In vigore dal 2 nov 2007
1. L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall', comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-09-11;171#art-8

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