Titolo I
Art. 9
Compenso forfettario di impiego e di guardia
In vigore dal 2 nov 2007
1. Al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiore alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui all' comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, continua a essere corrisposto il compenso forfettario di guardia, istituito con l' del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle nuove misure riportate nell'allegata tabella 1 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.
2. Il compenso di cui al precedente comma 1 è corrisposto, in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psico-fisico e al recupero delle festività o della giornata non lavorativa, qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate.
3. Al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito con l' del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella 2, da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dall'articolo 12-ter, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il compenso di cui ai precedenti commi 1 e 3 nell'ambito delle risorse disponibili, è attribuito, con le stesse modalità previste dal presente articolo, anche ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al 70 per cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.
5. Le esercitazioni, le operazioni e le attività di cui al precedente comma 3 sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il Capo di Stato Maggiore della Difesa.
6. Le risorse destinate ai compensi di cui al presente articolo sono ripartite con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-09-11;171#art-9