Titolo II

Art. 22

Copertura finanziaria

In vigore dal 2 nov 2007
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 19,942 milioni di euro per l'anno 2006, in 121,500 milioni di euro per l'anno 2007 e in 267,883 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede: a) per l'anno 2006, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall', comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b) per l'anno 2007, quanto a 30,000 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall', comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto a 91,500 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall', comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; c) a decorrere dall'anno 2008, quanto a 30,000 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall', comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto a 237,883 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall', comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; autorizzazioni iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.5.4 «Fondi da ripartire per oneri di personale», al capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 settembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Parisi, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 213
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-09-11;171#art-22

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