Art. 6

Altri organismi confermati

In vigore dal 25 lug 2007
1. In attuazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando quanto disposto dagli articoli da 1 a 5, restano confermati i seguenti organismi: a) il Comitato per le pubblicazioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; b) la Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali prevista all' della legge 1° dicembre 1997, n. 420; c) la Commissione per l'esame delle proposte di cessione di beni culturali offerti in pagamento di imposte di cui all'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637; d) il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della prima guerra mondiale previsto all', comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 78; e) l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio previsto all'articolo 132, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; f) il Comitato per i premi agli esportatori del libro previsto all' della legge 22 dicembre 1969, n. 1010; g) la Commissione per i contributi alle pubblicazioni di elevato valore culturale prevista all'articolo 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;89#art-6

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