Art. 9
Durata degli organismi e relazione di fine mandato
In vigore dal 29 ott 2011
1. Gli organismi di cui agli durano in carica due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione delle Commissioni indicate, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 1 dell', che durano in carica tre anni a decorrere dalla medesima data. 2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i beni e le attività culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilità degli organismi medesimi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, per un periodo di tempo corrispondente a quello per essi indicato al comma 1, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
3. I componenti degli organismi restano in carica fino alla scadenza del termine di durata degli organismi medesimi.
Note all'articolo
- Il D.P.C.M. 3 agosto 2011 (in G.U. 14/10/2011, n. 240) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli organismi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6, comma 1, lettere a), d), e), f), g), del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, sono prorogati per un biennio".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;89#art-9