Art. 2
Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo
In vigore dal 25 lug 2007
1. Sono confermate le commissioni consultive per la musica, per il teatro, per la danza, e per i circhi e lo spettacolo viaggiante di cui all', commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni. Tali commissioni hanno funzione consultiva in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative afferenti alle richieste di contributo nei settori di rispettiva competenza. La commissione consultiva per la musica ha funzioni consultive altresì in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei programmi di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche.
2. Ogni commissione è composta da sette componenti, incluso il direttore generale competente, con funzioni di presidente, che partecipa ai lavori a titolo gratuito, ad eccezione della commissione consultiva per la musica, che si compone di nove componenti, incluso il direttore generale competente. I componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e sono scelti fra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Due componenti della commissione consultiva per la musica sono scelti fra persone particolarmente qualificate nel settore della musica lirica. Uno dei componenti di ogni commissione è designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed un altro è designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I componenti, all'atto del loro insediamento, sono tenuti a dichiarare di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivante dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni. Il direttore generale competente può delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere singole sedute delle commissioni. Ciascuna commissione si avvale di un segretario, nominato dal presidente fra i dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono definite le modalità di organizzazione e di funzionamento delle commissioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;89#art-2