Art. 7

Istituzione della Commissione unica per la dietetica e la nutrizione

In vigore dal 12 mag 2013
Istituzione della Commissione unica per la dietetica e la nutrizione 1. È istituita la Commissione unica per la dietetica e la nutrizione che svolge funzioni tecnico-consultive in relazione all'attività istituzionale in materia di dietetica e nutrizione. 2. Alla Commissione di cui al comma 1 sono attribuiti i compiti della Commissione consultiva di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, nonché i compiti svolti dalla Commissione per la valutazione delle notifiche da effettuare ai fini della commercializzazione dei nuovi prodotti e dei nuovi ingredienti alimentari, istituita con decreto del Ministro della sanità in data 2 marzo 1998, in esecuzione del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997. 3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce i criteri per la composizione della Commissione di cui al comma 1, per un numero di membri non superiore a venticinque di cui uno designato dal Ministro delle politiche per la famiglia. 4. Sono abrogati l' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e l' del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera a)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale», le funzioni in atto esercitate dalla Commissione unica per la dietetica e la nutrizione di cui al presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;86#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo