Art. 5

Commissione unica sui dispositivi medici

In vigore dal 21 lug 2007
1. La Commissione unica sui dispositivi medici, di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è nominata con decreto del Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed è composta da: a) cinque membri nominati dal Ministro della salute; b) un membro nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze; c) sette membri nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto il Direttore generale della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute e il presidente dell'Istituto superiore di sanità o un suo direttore di laboratorio. 2. I componenti che non prendono parte a tre sedute consecutive decadono automaticamente. I posti momentaneamente vacanti, fino a sostituzione dei componenti decaduti, non sono considerati ai fini del calcolo del numero legale per la validità delle sedute. 3. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;86#art-5

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