Art. 6

Commissione nazionale per le ricerca sanitaria

In vigore dal 21 lug 2007
1. La Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, formata da trenta componenti, è nominata con decreto del Ministro della salute, assicurando anche la partecipazione di un componente designato dal Ministro dell'università e della ricerca, nonché la partecipazione in misura della metà di componenti designati dalla Conferenza Stato-regioni tra soggetti in possesso di qualificate e riconosciute competenze scientifiche. 2. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;86#art-6

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Commissione nazionale per le ricerca sanitaria (Art. 6 Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.) — Testo vigente | Portale Normativo