Art. 9

Riduzione delle spese

In vigore dal 6 lug 2007
1. Fermo restando quanto previsto dall', comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto. Per le spese di funzionamento degli organismi di cui all', il confronto è con l'esercizio 2006. 2. Per i componenti degli organismi di cui agli restano ferme le misure dei compensi, previsti dalle vigenti disposizioni, corrisposti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per l'Alto commissario ed i Vice alto commissario e per i componenti del Comitato tecnico, di cui all', i compensi vigenti sono determinati, rispettivamente, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2006 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 1° marzo 2007. 3. In caso di mancata adozione dei decreti di cui al comma 11 dell', al comma 5 dell' ed al comma 5 dell', entro i termini normativamente previsti per il riordino degli organismi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano comunque sui compensi e trattamenti accessori dei componenti degli organismi riordinati le riduzioni di cui al comma 1, con effetto dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;78#art-9

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