Art. 11

Pari opportunità tra uomini e donne

In vigore dal 6 lug 2007
1. I componenti degli organismi di cui al presente regolamento sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;78#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo