Art. 11
Pari opportunità tra uomini e donne
In vigore dal 6 lug 2007
1. I componenti degli organismi di cui al presente regolamento sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;78#art-11