Art. 3

Comitato tecnico per l'innovazione tecnologica

In vigore dal 6 lug 2007
1. È confermato e continua ad operare il Comitato tecnico per l'innovazione tecnologica previsto dall'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. 2. Il Comitato svolge i compiti attribuiti dall'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché dalle altre norme o delibere del CIPE che lo richiamano. 3. Il Comitato è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed è composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, nonché da non oltre cinque esperti nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni industriali. Alle riunioni del comitato sono invitati, per la valutazione dei riflessi relativi all'assetto territoriale, alla riqualificazione professionale, alla occupazione ed ai programmi di sviluppo regionali, i Presidenti delle giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro rappresentanti, quando vengano trattate problematiche che interessano i rispettivi enti, e, in relazione alle questioni da trattare, anche rappresentanti di altre amministrazioni statali eventualmente interessate. I rappresentanti ministeriali devono avere qualifica non inferiore a dirigente generale. 4. Il Comitato è ricostituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale vengono altresì definite le modalità di funzionamento e di organizzazione dei lavori, con gli eventuali servizi di supporto. 5. I compensi dei componenti sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Sono o restano abrogati: a) i commi sesto, settimo, ottavo e nono dell' della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) l' della legge 2 aprile 1980, n. 122; c) l' del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 28 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2005. 7. Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, le parole da: «composto dai membri indicati nel sesto comma dell' della legge 12 agosto 1977, n. 675» a: «con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica» sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;78#art-3

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