Capo II
Art. 7
Ricognizione degli organismi confermati
In vigore dal 30 giu 2007
1. Fermo restando quanto disposto dal capo I e in attuazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono organi tecnici del Ministero delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 32-quater, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 1999, n. 300, e successive modificazioni:
a) la Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia;
b) la Commissione consultiva nazionale, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
2. Sono, inoltre, confermati i seguenti organismi che operano presso il Ministero delle comunicazioni:
a) il Comitato di controllo in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari, di cui all' del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
b) l'Osservatorio per la sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni, di cui all', comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176.
3. Gli organismi di cui ai commi 1 e 2 e il loro funzionamento non comportano oneri a carico del Ministero delle comunicazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;72#art-7