Capo I
Art. 2
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243
In vigore dal 30 giu 2007
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Consiglio si articola in tre sezioni, ciascuna composta di almeno sette componenti tra cui un presidente, nonché nella giunta di cui al comma 6.»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le competenze delle sezioni sono le seguenti:
a) sezione I: atti di pianificazione e programmazione, atti in materia tariffaria; norme e prescrizioni tecniche;
b) sezione II: convenzioni in genere; accordi internazionali; accordi con regioni ed enti locali; affari non suscettibili di rientrare nella competenza delle altre sezioni o della giunta;
c) sezione III: ricerca e sperimentazione, nuove tecnologie; multimedialità ed intermedialità; istruzione, formazione ed aggiornamento professionale.»;
c) al comma 6, dopo le parole: «nell'ambito del Consiglio superiore» sono aggiunte le seguenti: «, presieduta dal Presidente del Consiglio superiore»;
d) al comma 7, le parole: «di giunta e» sono soppresse;
e) il comma 8 è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;72#art-2