Capo II

Art. 8

Durata e proroga degli organismi

In vigore dal 30 giu 2007
1. Gli organismi di cui agli durano in carica tre anni decorrenti dalla data della entrata in vigore del presente regolamento. 2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi di cui agli presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro delle comunicazioni, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;72#art-8

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