Art. 5

Presidente

In vigore dal 7 ago 2007
1. Il presidente è nominato con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro della solidarietà sociale, tra soggetti dotati di elevata e comprovata professionalità nel settore dell'infanzia. 2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vicepresidente di cui all'. 3. Il presidente ha la rappresentanza del Centro di documentazione e analisi e compie tutti gli atti che rientrano tra i compiti del Centro di documentazione e analisi, di cui all', sulla base del programma e delle priorità definiti annualmente dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia. 4. Il presidente convoca il Comitato tecnico-scientifico di cui all', ne redige l'ordine del giorno e lo presiede.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;103#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Presidente (Art. 5 Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) — Testo vigente | Portale Normativo