Art. 5 · Presidente

Art. 5

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Presidente

In vigore dal 7 ago 2007
1. Il presidente è nominato con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro della solidarietà sociale, tra soggetti dotati di elevata e comprovata professionalità nel settore dell'infanzia. 2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vicepresidente di cui all'. 3. Il presidente ha la rappresentanza del Centro di documentazione e analisi e compie tutti gli atti che rientrano tra i compiti del Centro di documentazione e analisi, di cui all', sulla base del programma e delle priorità definiti annualmente dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia. 4. Il presidente convoca il Comitato tecnico-scientifico di cui all', ne redige l'ordine del giorno e lo presiede.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;103#art-5