Art. 5
5 / 12Presidente
In vigore dal 7 ago 2007
1. Il presidente è nominato con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro della solidarietà sociale, tra soggetti dotati di elevata e comprovata professionalità nel settore dell'infanzia.
2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vicepresidente di cui all'.
3. Il presidente ha la rappresentanza del Centro di documentazione e analisi e compie tutti gli atti che rientrano tra i compiti del Centro di documentazione e analisi, di cui all', sulla base del programma e delle priorità definiti annualmente dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia.
4. Il presidente convoca il Comitato tecnico-scientifico di cui all', ne redige l'ordine del giorno e lo presiede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;103#art-5