Art. 6

Comitato tecnico-scientifico

In vigore dal 7 ago 2007
1. Il Comitato tecnico-scientifico è composto dal presidente, dal coordinatore delle attività scientifiche, dai due responsabili delle strutture ministeriali di supporto, da due membri nominati rispettivamente con decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia tra i membri dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia. 2. Il Comitato tecnico-scientifico concorre a determinare l'indirizzo e il coordinamento tecnico-scientifico delle attività del Centro di documentazione e analisi e coadiuva il Dipartimento delle politiche per la famiglia e il Ministero della solidarietà sociale nelle funzioni di direzione e di monitoraggio delle attività. 3. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il compenso e il rimborso delle spese ai componenti del Comitato tecnico-scientifico. 4. Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati a partecipare, ove se ne ravvisi la necessità, i responsabili degli enti di ricerca cui sono affidate le attività ai sensi dell', comma 1, e del Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia di cui all', comma 3, senza oneri a carico dell'amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;103#art-6

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