Settimo Protocollo alla Costituzione dell'Unione Postale Universale

Art. II

(Articolo 1 - bis aggiunto) Definizioni

In vigore dal 17 mar 2007
Articolo II ( - bis aggiunto) Definizioni 1. ai fini degli atti dell'Unione postale universale, i termini seguenti sono definiti come segue: 1.1 Servizio postale: insieme delle prestazioni postali la cui estensione è determinata dagli organi dell'Unione. Gli obblighi principali derivanti da queste prestazioni consistono nel rispondere a certi obiettivi sociali ed economici dei paesi membri, garantendo la raccolta, lo smistamento, la trasmissione e la distribuzione degli invii postali. 1.2 Paese membro: paese che soddisfa le condizioni enunciate all' della Costituzione. 1.3 Territorio postale unico (un unico e medesimo territorio postale): obbligo per le parti contraenti degli atti UPU di assicurare, secondo il principio della reciprocità, lo scambio di invii della posta-lettere nei rispetto della libertà di transito e di trattare indistintamente gli invii postali provenienti da altri territori e in transito nei loro paese come invii postali propri. 1.4 Libertà di transito: principio secondo il quale un'amministrazione postale intermediaria è tenuta a trasportare gli invii postali che le sono consegnati in transito da un'altra amministrazione postale, riservando a tale corriere lo stesso trattamento applicato agli invii del regime interno. 1.5 Invio della posta-lettere: invii descritti nella Convenzione. 1.6 Servizio postale internazionale: operazioni o prestazioni postali regolamentate dagli Atti. Insieme di tali operazioni o prestazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-spa-ii

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