Settimo Protocollo alla Costituzione dell'Unione Postale Universale
Art. II
2 / 60(Articolo 1 - bis aggiunto) Definizioni
In vigore dal 17 mar 2007
Articolo II
( - bis aggiunto)
Definizioni
1. ai fini degli atti dell'Unione postale universale, i termini seguenti sono definiti come segue:
1.1 Servizio postale: insieme delle prestazioni postali la cui estensione è determinata dagli organi dell'Unione. Gli obblighi principali derivanti da queste prestazioni consistono nel rispondere a certi obiettivi sociali ed economici dei paesi membri, garantendo la raccolta, lo smistamento, la trasmissione e la distribuzione degli invii postali.
1.2 Paese membro: paese che soddisfa le condizioni enunciate all' della Costituzione.
1.3 Territorio postale unico (un unico e medesimo territorio postale): obbligo per le parti contraenti degli atti UPU di assicurare, secondo il principio della reciprocità, lo scambio di invii della posta-lettere nei rispetto della libertà di transito e di trattare indistintamente gli invii postali provenienti da altri territori e in transito nei loro paese come invii postali propri.
1.4 Libertà di transito: principio secondo il quale un'amministrazione postale intermediaria è tenuta a trasportare gli invii postali che le sono consegnati in transito da un'altra amministrazione postale, riservando a tale corriere lo stesso trattamento applicato agli invii del regime interno.
1.5 Invio della posta-lettere: invii descritti nella Convenzione.
1.6 Servizio postale internazionale: operazioni o prestazioni postali regolamentate dagli Atti. Insieme di tali operazioni o prestazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-spa-ii