Art. 5

Direttore della Scuola

In vigore dal 28 mag 2018
1. Alla Scuola è preposto un direttore, scelto tra i funzionari indicati, per la specifica funzione, dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 2. Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza ed assicura, nell'ambito della direttiva annuale adottata dal Ministro dell'interno, l'attuazione dei programmi ed il perseguimento degli obiettivi definiti dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, esercitando i poteri di gestione e di spesa attribuiti. Egli, inoltre, adotta le iniziative di organizzazione per il più efficace espletamento delle attività della Scuola, sentiti i dirigenti superiori preposti ai servizi, nonché i primi dirigenti preposti agli uffici del servizio didattica, i quali esprimono pareri non vincolanti, secondo le modalità stabilite con direttiva del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sull'attività culturale, didattica e scientifica, nonché sul giudizio di idoneità al servizio di polizia di cui all', comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334..

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-08-01;256#art-5

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Direttore della Scuola (Art. 5 Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia.) — Testo vigente | Portale Normativo