Art. 4
Autonomia didattico-istituzionale rapporti con le università
In vigore dal 28 mag 2018
1. In attuazione dell', comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, la Scuola stipula convenzioni con le università per la programmazione, la gestione, l'organizzazione e lo svolgimento, nell'ambito del corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari, delle attività didattiche finalizzate anche al conseguimento del master universitario di secondo livello.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano la durata del master, l'offerta didattica e formativa, i piani di studio e le modalità di erogazione e articolazione dell'insegnamento, cui partecipano anche docenti appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza. Con le medesime convenzioni sono, altresì, regolati gli impegni rispettivi e gli oneri a carico dell'Amministrazione.
3. In attuazione delle disposizioni vigenti, la Scuola stipula, inoltre, convenzioni con università ed enti di ricerca e formazione ai fini del riconoscimento del credito formativo di cui all', comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, per il conseguimento dei titoli di studio di cui all' del medesimo decreto.
4. La Scuola, qualora ritenuto necessario per il più efficace espletamento degli obiettivi istituzionali, può, altresì, stipulare convenzioni o accordi con le università per lo sviluppo di forme di collaborazione nel campo della formazione, della didattica e della ricerca nei settori di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-08-01;256#art-4