Art. 10
Autonomia finanziaria e contabile
In vigore dal 16 set 2006
1. Ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la Scuola assicura il proprio funzionamento e lo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento con autonomia gestionale, finanziaria e contabile, secondo le norme di amministrazione e contabilità vigenti per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, nell'ambito delle spese previste dal presente articolo.
2. Sono spese per il funzionamento della Scuola e per lo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, ai sensi del comma 1, quelle relative ai compensi ai docenti per le attività didattiche e per la partecipazione alle commissioni di esame ed agli organi collegiali a norma dell'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, con riguardo all'articolo 13, secondo e terzo comma, dello stesso decreto, nonché quelle concernenti ogni altra attività didattica, ivi comprese le spese per le esercitazioni e gli addestramenti collettivi e le spese per l'attuazione dell'; quelle necessarie per studi, ricerche, esperienze e convegni; le spese per le attività formative per gli appartenenti ad altre Forze di Polizia, anche estere, ed ad altre amministrazioni e organismi pubblici, sulla base di appositi accordi e convenzioni; quelle relative all'ordinaria manutenzione dei locali, degli arredi, delle infrastrutture, dei mezzi, degli strumenti e delle attrezzature dei laboratori; quelle per gli allestimenti speciali; quelle per la pubblicazione di dispense, per l'acquisto di testi di studio per i frequentatori dei corsi e per l'incremento del patrimonio della biblioteca, per i materiali di rapido consumo, le pulizie, i materiali di cancelleria e sussidi didattici diversi, per la fornitura di vitto e alloggio al personale ammesso al convitto e per le attività di rappresentanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-08-01;256#art-10