Capo II
Art. 7
Anagrafe della gente di mare
In vigore dal 24 set 2015
1. I cittadini italiani o comunitari, di età non inferiore ai sedici anni, che abbiano adempiuto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 119 del codice della navigazione, che intendono avvalersi dei servizi di collocamento per l'arruolamento della gente di mare, sono inseriti a cura dell'ufficio di collocamento di cui all', comma 1, del luogo del loro domicilio, in una sezione speciale dell'elenco anagrafico dei lavoratori, di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442.
2. Possono altresì essere inseriti nel medesimo elenco di cui al comma 1 gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo.
3. Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151.
5. L'elenco anagrafico della gente di mare è aggiornato su istanza dell'interessato ovvero d'ufficio nei seguenti casi:
a) per superamento dei limiti massimi di età, salvo i casi di deroga consentiti dalle disposizioni vigenti;
b) per morte dell'interessato;
c) nel caso di perdita dei requisiti e di cancellazione dalle matricole;
d) per abbandono dell'attività marittima o per indisponibilità all'imbarco prolungata per oltre due anni;
e) sulla base delle comunicazioni obbligatorie da parte degli armatori, di cui all'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-18;231#art-7