Titolo I
Art. 3
Principi generali
In vigore dal 28 lug 2006
1. Il fine di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti per migliorare le opportunità di reclutamento degli inoccupati e disoccupati, come definiti dall' del decreto legislativo 21 aprile 2001, n. 181, è perseguito attraverso i principi e le iniziative di seguito elencati:
a) viene istituita l'anagrafe nazionale della gente di mare, nella quale sono registrati i lavoratori marittimi in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per prestare servizio di navigazione;
b) viene costituita la Borsa nazionale del lavoro marittimo, nell'ambito della Borsa continua del lavoro di cui all' del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
c) viene introdotto il principio dell'assunzione diretta con obbligo di comunicazione contestuale al servizio di collocamento marittimo, fatte salve le eccezioni espressamente previste;
d) viene abolito il regime di collocamento obbligatorio e stabiliti i principi per l'individuazione degli operatori privati abilitati a fornire servizi di intermediazione nel settore marittimo;
e) viene introdotto un sistema di monitoraggio per migliorare la conoscenza dei fenomeni specifici del settore ed a supporto di mirate politiche attive del lavoro;
f) viene rivisto il regime sanzionatorio, in analogia con quanto previsto agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
g) vengono abrogate le disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione del collocamento del lavoro marittimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-18;231#art-3