Titolo III

Art. 15

Disposizioni finali

In vigore dal 28 lug 2006
1. All'attuazione del presente regolamento si provvede, per ciascuna Amministrazione coinvolta, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 aprile 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri per i servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 160
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-18;231#art-15

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