Capo II

Art. 9

Dichiarazione di disponibilità

In vigore dal 28 lug 2006
1. Il lavoratore marittimo, registrato nell'elenco anagrafico, allorchè sia privo di lavoro ed immediatamente disponibile all'imbarco, deve manifestare la propria disponibilità agli uffici di collocamento della gente di mare di cui all', comma 1, mediante la consegna o l'invio di una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti i precedenti lavorativi, la qualifica professionale con la quale intende imbarcarsi, nonché l'immediata disponibilità a svolgere attività marittima. 2. A seguito della dichiarazione di disponibilità gli uffici di collocamento della gente di mare provvedono a darne diffusione in ambito nazionale, avvalendosi dei servizi della borsa continua del lavoro marittimo, di cui all'. 3. La permanenza nella condizione di cui al comma 1 deve essere verificata dagli uffici di collocamento della gente di mare con le seguenti modalità: a) sulla base di colloqui periodici da attivarsi entro tre mesi dalla dichiarazione di disponibilità; b) sulla base delle comunicazioni degli armatori di cui all'. 4. Entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore marittimo rinnova la dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1 ai servizi di collocamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-18;231#art-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo