Art. 4
In vigore dal 10 mar 2006
1. All'articolo 6, comma 1, del regolamento, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre di ogni anno con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. La prima riunione della consulta è convocata dal dirigente del detto ufficio scolastico locale entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-12-23;301#art-4