Art. 2
In vigore dal 10 mar 2006
1. L'articolo 5-bis del regolamento è sostituito dal seguente:
«Art. 5-bis (Forum nazionale delle associazioni studentesche). - 1.
Il Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 luglio 2002, n. 79, ha il fine di valorizzare la partecipazione e l'attività associativa degli studenti come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonché di assicurare stabilità al dialogo e al confronto con il mondo studentesco.
2. Il Forum è composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni di associazioni di alunni frequentanti nell'anno in corso un istituto di istruzione secondaria superiore statale o paritario, non legate statutariamente ad alcun partito politico, in possesso di uno statuto o documento costitutivo che espliciti la volontà di operare per l'interesse della scuola attraverso un programma generale, nonché gli obiettivi della loro attività nel rispetto delle regole di democrazia interna e dei principi della Costituzione.
3. In prima applicazione sono riconosciute quali maggiormente rappresentative a livello nazionale e ammesse al Forum le associazioni studentesche individuate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 luglio 2002, n. 79, di seguito denominate: Alternativa studentesca, Azione studentesca, Confederazione degli studenti, Gioventù studentesca, Liste per la libertà della scuola, Movimento studenti di Azione cattolica, Movimento studenti cattolici, Studenti.net, Unione degli studenti.
4. Possono essere altresì accreditate al Forum, con le procedure di cui al comma 5, le associazioni o le confederazioni di associazioni di studenti in possesso delle caratteristiche di maggiore rappresentatività a livello nazionale, da accertare in base ad entrambi i seguenti criteri:
a) numero di associati non inferiore a 3000 unità, o di rappresentanti nei consigli di istituto non inferiore a 200 unità, o di rappresentanti nelle consulte provinciali di cui all'articolo 6 non inferiore a 100 unità, o anche numero di progetti realizzati a norma dell' non inferiore a 100 unità. Sono anche considerate maggiormente rappresentative le associazioni o le confederazioni di associazioni di studenti le quali, pur non conseguendo i valori minimi sopra indicati, in due dei predetti requisiti presentano percentuali che, sommate tra di loro, diano il risultato di 100 per cento sui medesimi valori numerici;
b) presenza nel territorio nazionale in non meno di quattro regioni.
5. Le associazioni o le confederazioni di associazioni presentano la domanda di accreditamento, completa della documentazione, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per lo studente. I requisiti di rappresentatività descritti nel comma 4 possono essere comprovati ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 38, 45, 46, 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, anche con dichiarazione sostitutiva resa da un responsabile nazionale dell'associazione o della confederazione di associazioni, in possesso di maggiore età; in tale caso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, a norma dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La Direzione generale per lo studente, esperite le istruttorie del caso sulle istanze e sulle documentazioni prodotte, accredita le associazioni o le confederazioni di associazioni al Forum. È demandata alla stessa Direzione generale per lo studente la verifica, con periodicità annuale, della persistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel Forum, anche in contraddittorio con l'associazione o la confederazione di associazioni interessata, secondo le modalità stabilite dal Forum medesimo.
6. Le attività del Forum, così come risultanti dai verbali, sono adeguatamente pubblicizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a mezzo stampa e sul proprio sito internet.
7. Con provvedimenti dei dirigenti generali degli Uffici scolastici regionali possono essere costituiti forum delle rappresentanze associative presso i detti uffici, cui partecipano le associazioni degli studenti aderenti al Forum nazionale, nonché, previe intese fra le regioni e gli Uffici scolastici regionali, le associazioni di studenti maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate in base a criteri analoghi a quelli previsti nel comma 4, in relazione alle dimensioni territoriali delle medesime regioni. Si applicano i commi 5 e 6 per quanto concerne le procedure di accreditamento e di verifica a cura dell'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con la regione dove ha sede il Forum regionale, e la pubblicizzazione dei verbali del Forum medesimo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-12-23;301#art-2