Art. 1
In vigore dal 10 mar 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l' del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 e, in particolare, il comma 5-bis;
Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante l'istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 105, concernente il regolamento delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Ritenuta la necessità di apportare ulteriori modificazioni e integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, in particolare per quanto concerne la regolamentazione dei requisiti di partecipazione e delle procedure di ammissione delle associazioni studentesche e delle associazioni dei genitori ai forum nazionali, la possibile istituzione di forum a livello regionale, la copertura finanziaria dei relativi oneri di funzionamento, nonché il ripristino dei termini originari stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, per l'espletamento delle operazioni elettorali di rinnovo delle consulte provinciali degli studenti;
Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza dell'11 settembre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza del 23 giugno 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2003;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 30 giugno 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Emana
il seguente regolamento:
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1. Nell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, di seguito denominato: «regolamento», è inserita la seguente rubrica: «(Assistenza medica)».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-12-23;301#art-1