Art. 4

Indicatori per la valutazione dei progetti di fattibilità

In vigore dal 4 dic 2005
1. La presentazione dei progetti di fattibilità di cui all', comma 2, deve essere corredata da: a) una relazione illustrativa sulla tipologia e la natura degli interventi con le indicazioni circa: 1) gli obiettivi da conseguire, i tempi di realizzazione e le varie fasi in cui si articola il progetto; 2) le metodologie utilizzate e la tipologia delle azioni; 3) i destinatari dei progetti e la rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti; 4) le risorse umane utilizzate e le strutture, gli immobili e le attrezzature occorrenti, i costi previsti; b) una analisi costi-benefici relativa alla finalità da perseguire indirizzata verso i seguenti indicatori: 1) numero di persone destinatarie; 2) effetto moltiplicatore; 3) trasferibilità dei risultati; 4) promozione delle buone pratiche; c) una scheda contenente tutti i dati relativi alla natura ed alle caratteristiche del soggetto attuatore se diverso dal proponente, con l'indicazione delle esperienze maturate. 2. La Commissione, tenuto conto dei criteri generali di cui all', comma 3, valuta i progetti mediante i seguenti indicatori: a) esperienza e capacità organizzativa del proponente; b) articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza; c) previsione di forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano nella materia; d) localizzazione del progetto in zone a più alta diffusione del fenomeno; e) carattere innovativo del progetto; f) ottimale rapporto costi/benefici. 3. La Commissione provvede alla valutazione dei progetti entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-09-19;237#art-4

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