Art. 1
Programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale
In vigore dal 4 dic 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 novembre 2004 e del 25 luglio 2005;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2005;
Ritenuta la necessità di provvedere alla individuazione dei criteri e delle modalità preordinate all'istituzione dello speciale programma di assistenza, disciplinato dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228;
Sulla proposta del Ministro per le pari opportunità, di concerto con Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;
Emana
il seguente regolamento:
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Programma di assistenza per le vittime dei reati previsti
dagli articoli 600 e 601 del codice penale
1. Il programma di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, consiste in interventi rivolti specificamente ad assicurare, in via transitoria, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico.
2. Il programma di cui al comma 1 è realizzato, a cura delle regioni, dagli enti locali o dai soggetti privati con questi convenzionati, dietro presentazione alla Commissione di cui all' di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonché le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.
3. I progetti di cui al comma 2, che tengono altresì conto delle eventuali esigenze collegate alla tipologia delle vittime, alla loro età e al tipo di sfruttamento subito, devono prevedere in ogni caso:
a) fornitura alle vittime di alloggio e ricovero in strutture ad indirizzo segreto;
b) disponibilità per le vittime di servizi socio-sanitari di pronto intervento;
c) convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in programmi di rientro volontario assistito e comunque con i servizi sociali degli enti locali.
4. I progetti attivati a norma del presente articolo hanno una durata di tre mesi e sono prorogabili per un ulteriore periodo di pari durata da parte della Commissione di cui all'.
5. I soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza per le finalità di cui all'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e stipulare apposita convenzione con le regioni o gli enti locali di riferimento.
6. Le regioni o gli enti locali stipulano la convenzione con uno o più soggetti privati di cui al comma 5, previa verifica della rispondenza dei progetti ai criteri ed alle modalità di cui al presente regolamento e previo accertamento dei requisiti organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione degli interventi, nonché del possesso dei titoli professionali degli operatori.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-09-19;237#art-1