Art. 2

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 4 dic 2005
1. Il programma di assistenza è finanziato, previa valutazione dei progetti di fattibilità da parte della Commissione ai cui all', per una quota pari all'ottanta per cento con un contributo dello Stato, disposto dal Ministro per le pari opportunità, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2005, a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, e per una quota pari al venti per cento con un contributo della regione o dell'ente locale a valere sulle risorse relative all'assistenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-09-19;237#art-2

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