Capo II
Art. 10 bis
Diplomi ad honorem
In vigore dal 5 lug 2024
1. Le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, approvata almeno dai due terzi dei componenti, possono conferire il diploma accademico ad honorem ovvero il dottorato di ricerca ad honorem a personalità di chiara fama artistica, scientifica, culturale e sociale, di rilievo nazionale e internazionale, che si sono distinte per attività artistiche, culturali, di studio e di ricerca in materie oggetto del corso in relazione al quale si conferisce il titolo.
2. Il diploma accademico ad honorem attribuisce i diritti del diploma accademico di II livello. Il dottorato di ricerca ad honorem attribuisce i diritti del dottorato di ricerca.
3. Ciascuna istituzione può attribuire al massimo un diploma accademico ad honorem e un dottorato di ricerca ad honorem per ciascun anno accademico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-07-08;212#art-10-bis