Capo II
Art. 10 ter
Diplomi in restauro
In vigore dal 5 lug 2024
1. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado al termine dei corsi quadriennali in restauro autorizzati in via sperimentale nell'ambito degli ordinamenti previgenti alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equiparati al diploma accademico di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all' del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302.
2. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di I livello in restauro DAPL 07 al termine dei corsi di diploma accademico di II livello sperimentali in restauro precedentemente all'accreditamento ai sensi del decreto del Ministro dei beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, sono equiparati al diploma accademico abilitante di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all' del decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 30 dicembre 2010, n. 302, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2011.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-07-08;212#art-10-ter