Capo II

Art. 10

Regolamenti didattici

In vigore dal 5 lug 2024
1. Con regolamenti delle istituzioni, redatti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei relativi decreti attuativi, sono disciplinati gli ordinamenti didattici. 2. Il regolamento didattico generale è redatto in conformità allo statuto dell'istituzione ed è approvato dal Ministero. Il regolamento di cui al presente comma disciplina gli aspetti generali di organizzazione dell'attività didattica dei corsi, con particolare riferimento: a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative; b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato nel rispetto delle norme contrattuali vigenti; c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; d) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode; e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma accademico; f) ai criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli studenti di cui all', comma 2; g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui all', comma 2; h) ad un apposito servizio istituito per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché, in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti; i) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti a tempo parziale; l) alle modalità di individuazione, per ciascuna attività, della struttura o del soggetto responsabili; m) alla valutazione della qualità della didattica; n) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte; o) alle modalità per il rilascio dei titoli conseguiti ai sensi dell', comma 8; p) al numero dei rappresentanti degli studenti nei dipartimenti, e nelle scuole se costituite, e alle relative modalità di elezione, anche sulla base del regolamento della Consulta degli studenti; q) al numero di crediti formativi richiesto per l'iscrizione a tempo parziale degli studenti, in numero non inferiore a venti e non superiore a quaranta. 3. I regolamenti dei corsi, proposti dalle competenti strutture didattiche sulla base di uno schema-tipo di regolamento definito dal consiglio accademico e nel rispetto delle disposizioni del regolamento didattico generale, sono approvati dal consiglio accademico, acquisito il parere vincolante del consiglio di amministrazione per i profili di sostenibilità finanziaria. I regolamenti dei corsi disciplinano la funzionalità dei singoli corsi di studio, con riferimento ai seguenti aspetti: a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei singoli corsi, con indicazione dei dipartimenti e, se costituite, delle scuole di afferenza; b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa; d) le modalità della prova finale per il conseguimento del titolo; e) l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative; f) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; g) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; h) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; i) le disposizioni sugli obblighi di frequenza in misura, comunque, non inferiore al 50 per cento per ciascuna attività formativa, con esclusione dello studio individuale, con facoltà di incrementare tale percentuale. 4. I regolamenti di cui ai commi 2 e 3 sono adottati con decreto del direttore dell'istituzione e resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'istituzione medesima. 5. Le istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. 6. Le istituzioni, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti, in accordo con le disposizioni del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e del regolamento didattico generale. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le istituzioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-07-08;212#art-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo