Art. 8

Avviso di mancata consegna

In vigore dal 13 mag 2005
1. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all'invio, la mancata consegna tramite un avviso secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-02-11;68#art-8

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