Art. 3
Trasmissione del documento informatico
In vigore dal 13 mag 2005
1. Il comma 1 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:
«1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-02-11;68#art-3