Art. 17
Regole tecniche
In vigore dal 13 mag 2005
1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie definisce, ai sensi dell', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sentito il Ministro per la funzione pubblica, le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata. Qualora le predette regole riguardino la certificazione di sicurezza dei prodotti e dei sistemi è acquisito il concerto del Ministro delle comunicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-02-11;68#art-17