Art. 5
Obbligo di denuncia
In vigore dal 6 nov 2004
1. L'Alto Commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, denuncia all'autorità giudiziaria i fatti di reato ed alla Corte dei conti, nei casi previsti dalla legge, i fatti nei quali sia ravvisabile danno erariale.
2. La denuncia non determina la sospensione dell'attività di competenza dell'Alto Commissario.
3. Qualora dagli accertamenti compiuti emergano fatti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei pubblici dipendenti, l'Alto Commissario trasmette apposita relazione informativa alle rispettive amministrazioni, specificando gli eventuali profili di rilievo disciplinare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-06;258#art-5