Art. 7

Spese di funzionamento

In vigore dal 22 lug 2006
1. I costi per il personale e per le spese di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio dell'Alto Commissario sono contenuti nei limiti previsti dalla legge e, per quanto di competenza, sono sostenuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio. 2. All'Alto Commissario compete un'indennità di funzione, l'importo della quale non può eccedere il totale del trattamento economico base del Presidente di sezione delle Corte di cassazione, aumentato fino alla metà. Al Vice Commissario è attribuita una indennità di funzione nella misura massima del settanta per cento dell'indennità attribuita all'Alto Commissario; al Vice Commissario aggiunto è attribuita un'indennità di funzione nella misura massima del trenta per cento dell'indennità attribuita all'Alto Commissario; al direttore dell'Ufficio compete la retribuzione prevista per la posizione di capo dipartimento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Il rendiconto consuntivo della gestione è soggetto al controllo annuale della Corte dei conti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 ottobre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 256

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-06;258#art-7

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Spese di funzionamento (Art. 7 Regolamento concernente le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.) — Testo vigente | Portale Normativo