Art. 1
Competenze e nomina
In vigore dal 6 nov 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto l' della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che istituisce l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l', comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'articolo 9, comma 2;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 29 aprile 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
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Competenze e nomina
1. L'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato: «Alto Commissario», ha competenza in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di altre forme di illecito ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di seguito denominata: «legge», ed opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi di un apposito ufficio, secondo le disposizioni della legge e del presente regolamento.
2. L'Alto Commissario è scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili con qualifica non inferiore a consigliere, tra gli avvocati dello Stato appartenenti almeno alla terza classe di stipendio, tra i gradi generali della dirigenza militare o tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato ed equiparati.
3. L'Alto Commissario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. L'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-06;258#art-1